Il ministero delle finanze ha dato il via ad una pubblica consultazione relativamente ad un decreto attuativo dell’articolo 38 di BPR 600./1973 ; scopo è l’individuazione degli indicatori di capacità contributiva e con lo scopo di determinazione sintetica del reddito delle persone fisiche, la consultazione terminerà il 15 luglio 2015.
Lo schema di decreto si compone di cinque articoli:
- Il primo si occupa di indicare “gli elementi indicativi di capacità contributiva” e constano nella “spesa sostenuta dal contribuente”, nella “propensione al risparmio” così come determinate dai criteri alle tabelle sub) A e sub)B.
- Il secondo indica le regole che afferiscono i criteri di attribuzione delle spese al contribuente; in particolare si considerano attribuite al contribuente ( persona fisica) le spese ad essa riferibili in base ai dati in possesso dell anagrafe tributaria, ivi incluse le spese inerenti le persone fiscalmente a carico. Non vengono attribuite le spese inerenti in via “esclusiva ed effettiva “sostenute ai beni e servizi riferibili ad attività d’impresa o allo ‘‘esercizio di arti e professioni”.
- Il terzo individua i criteri atti alla “ricostruzione” del reddito accertabile; prevede dover tener conto dell’ammontare delle spese secondo i dati a disposizione del sistema informativo dell’ Anagrafe tributaria; l’ammontare delle spese correnti vengono così determinate sulla base di studi socio-economici: della quota parte inerente beni e servizi aventi carattere di essenzialità, tenendo conto di un tenore di vita minimamente accettabile, tenendo pure conto della composizione del nucleo familiare; degli incrementi patrimoniali verificatisi nel periodo d’imposta oggetto dell’indagine; quota di risparmio riscontrata dall’agenzia delle entrate e non utilizzata per i consumi e gli investimenti.
- Il quarto determina quando l’accertamento che può configurarsi se il reddito accertato è superiore del 20% rispetto a quello dichiarato.
- L’ultimo articolo dispone che l’efficacia abbia effetto a partire dai redditi decorrenti dal periodo d’imposta 2016.
Ovviamente, attraverso la determina dell’amministrazione, il contribuente potrà fornire “prova contraria”.
Non è una novità lo strumento del redditometro anche se declinato in diverse e varie forme, più volte posto in essere e sempre stoppato; si ritiene che questa metodologia se ben usata potrebbe, se non eradicare completamente l’evasione fiscale, esserne un valido argine.
Luisella Dellepiane – Esperta di welfare e wlb, consulente del lavoro, politiche di HR
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