Sul portale istituzionale dell’INPS è stata pubblicata la Circolare numero 40 del 2 marzo 2018 che detta le istruzioni applicative ed operative del cosiddetto Bonus Giovani 2018, beneficio concesso dalla Legge di Bilancio 2018 (Legge n. 205 del 2017, all’art. 100) al fine di promuovere le assunzioni a tempo indeterminato tra i lavoratori più giovani. Prevede uno sgravio contributivo INPS del 50%, calcolato sui contributi posti a carico del datore di lavoro, fino a concorrenza di 3000 euro annui e nell’arco temporale di 36 mensilità. L’esonero contributivo può innalzarsi fino al 100% dei contributi limitatamente al primo anno, entro un limite di 3.000 euro, purché sussistano determinate condizioni. Dallo sgravio sono in ogni caso esclusi i premi INAIL (il beneficio concerne solamente i contributi previdenziali, escludendo quelli assistenziali), i rapporti di apprendistato e i contratti di lavoro domestico. I lavoratori interessatio al beneficio in questione sono:
- under 30;
- under 35 fino al 31 dicembre 2018.
Il Bonus lavoro Giovani è previsto a condizione che alla data di assunzione:
- il prestatore di lavoro non ha compiuto i 30 anni di età (35 solo fino al 31 dicembre 2018);
- il prestore di lavoro non è stato occupato a tempo indeterminato con nessun datore di lavoro (ad eccezione della riassunzione dei lavoratori con parziale fruizione dei benefici, cioè nelle ipotesi di assunzioni di lavoratori per i quali sia stato parzialmente fruito l’esonero da parte di altri datori di lavoro. Ne consegue che il beneficio è riconosciuto per il periodo residuo utile alla piena fruizione, indipendentemente dall’età anagrafica del lavoratore alla data della nuova assunzione);
- il datore di lavoro non abbia effettuato licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo o licenziamenti individuali nel semestre anteriore all’assunzione;
- il datore di lavoro sia in regola con i principi generali di fruizione degli incentivi art. 31, D.Lgs. 150/2015 (es. DURC regolare, rispetto CCNL, diritto di precedenza ecc);
Bonus che, però, può essere revocato, con conseguente recupero del beneficio già fruito (comma 105 dell’art. 1 della menzionata Legge di Bilancio):
- qualora il lavoratore assunto con gli sgravi sia licenziato per giustificato motivo oggettivo nel primo semestre, come ulteriore effetto il beneficio viene revocato l’incentivo recuperato.
- licenziamento nello stesso periodo di un prestatore di lavoro, della stessa unità produttiva, con medesima qualifica.
- mancato rispetto delle condizioni minime per fruire delle agevolazioni di cui all’art. 31,D.lgs 150/2015 (ad esempio DURC negativo a seguito di specifica richiesta dell’INPS).
A tal proposito vedi anche https://www.associazionediss.it/assunzioni-agevolate-giovani-2/
Corrado Marvasi – Esperto in diritto di famiglia, responsabilità civile e diritto del lavoro.